si ricorda che scade il 30 maggio il termine per richiedere e ricevere dai fornitori di energia e gas la comunicazione con i dati che consentono il calcolo semplificato dei tax credit energia e gas riferiti al primo trimestre 2023.
La comunicazione (e la fruizione dell'agevolazione) può essere richiesta, a determinate condizioni, dalle imprese non energivore e non gasivore, per le quali è riconosciuto, rispettivamente, un credito d’imposta del 35% e un credito d’imposta del 45%.
La norma in vigore ha confermato inoltre che, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per il primo trimestre dell’anno 2023.
Con la ricezione della richiesta dell’impresa non energivora e non gasivora, il fornitore dell’impresa deve inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (30.05.2023) una comunicazione con riportati:
- il calcolo dell’incremento di costo riferito alla energetica;
- l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023.
Le comunicazioni devono essere trasmesse mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) od altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.
L’Agenzia ha inoltre precisato che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario.
Ricordiamo che i soggetti che abbiano variato il fornitore e non possano, quindi, accedere all’opportunità di effettuare la richiesta di cui sopra, non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta. Questi dovranno procedere a calcolare autonomamente il credito.
In ogni caso, sia che l’ammontare del credito sia comunicato dal fornitore sia che sia il risultato di calcoli effettuati dall’imprenditore/professionista, la responsabilità “fiscale” della correttezza e spettanza è comunque in capo al contribuente fruitore.
Entro il prossimo 31 dicembre 2023 i crediti d’imposta in commento relativi al primo trimestre 2023 devono essere utilizzati in compensazione o ceduti (per intero).
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