Si segnala che con il DL 48/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (c.d. Decreto Lavoro) sono state introdotte importanti novità a sostegno dei lavoratori e delle imprese: nella presente ne daremo una prima disamina:
ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI
Si interviene nuovamente sull’esonero della quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, già oggetto di novità con la Legge di Bilancio 2023, la quale aveva esteso a tutto l'anno 2023 la misura già sperimentata nel corso dell'anno 2022
Con decorrenza 01 luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, la quota dello sgravio viene aumentata di 4 punti percentuali rispetto alle misure in vigore fino al mese di giugno; tale aumento non trova tuttavia applicazione sulla tredicesima mensilità.
Ricordiamo che alla data odierna la riduzione dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, è pari:
al 3%, qualora la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro (25.000 euro annuali diviso 13 mensilità), ovvero
al 2%, qualora la retribuzione imponibile mensile sia superiore a 1.923 euro ma non ecceda l'importo di 2.692 euro (35.000 euro annuali diviso 13 mensilità).
Conseguentemente, la riduzione totale dell'aliquota IVS a carico del dipendente, per il suddetto periodo sarà così stabilità:
7%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero
6%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.
WELFARE E FRINGE BENEFITS
In tema di welfare aziendale e misure fiscali a sostegno dello stesso viene disposto l’incremento, per il solo anno d’imposta 2023, della soglia di non imponibilità dei fringe benefits da euro 258,23 ad euro 3.000, anche se erogati o rimborsati ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all'energia elettrica e al gas.
La misura è destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, restando ferma la soglia ordinaria di esenzione, pari a euro 258,23, per i fringe benefits (esclusivamente sotto forma di beni e servizi) riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti.
Per espressa previsione della norma, per vedersi applicata la soglia di esenzione di euro 3.000, il lavoratore dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età
non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,00,
superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.
Con riferimento alle voci rientranti nel limite di non imponibilità di euro 3.000, si tratta di:
beni e servizi già soggetti al limite di esenzione fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR, quali, a titolo di esempio:
i buoni acquisto;
i buoni carburante;
i cesti natalizi;
i premi per assicurazioni extra-professionali;
il cellulare ad uso privato;
i generi in natura prodotti dall'azienda, ecc.;
somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
Trovano dunque applicazione, limitatamente all’anno d’imposta 2023, due distinte soglie di non imponibilità dei c.d. fringe benefits, con ambito soggettivo e oggettivo di applicazione differente.
Nello specifico, per i lavoratori dipendenti
senza figli a carico, è confermata la soglia ordinaria di euro 258,23 per i beni ceduti e i servizi prestati;
con figli a carico, si introduce la soglia di euro 3.000, con la possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all'energia elettrica e al gas naturale.
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