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Immagine del redattoredott. Andrea Maiolo

Mance agevolazioni e tassazione


LA NORMATIVA

Il Legislatore è recentemente intervenuto al fine di cercare di far emergere qualche briciola di gettito fiscale mediante la tassazione (agevolata) delle mance.


Nello specifico la Legge di Bilancio per il 2023 ha stabilito che in tema di tassazione delle mance, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e (salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore) sono soggette a un’imposta del 5%, sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

Ciò sempreché l'importo totale delle mance sia inferiore al 25% del reddito per prestazioni di lavoro percepito nell’anno.


Altra agevolazione consiste nel fatto che tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.


L'imposta sostitutiva di cui sopra con riferimento all’ambito soggettivo, trova applicazione solamente per i lavoratori del settore privato:

- delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ad esempio lavoratori del settore alberghiero, turistico e della ristorazione, senza fare distinguo di sorta sulla qualifica; - che non abbiano un reddito di lavoro dipendente superiore a 50.000 euro.


Da ultimo si segnala che potrebbe rinunciare all'applicazione della tassazione "sostitutiva" mediante comunicazione scritta da effettuarsi al datore di lavoro. In tal caso non avrà diritto ad alcuno dei trattamento di favore previsto dalla normativa in oggetto.


MODALITA' DI VERSAMENTO

La tassazione delle mance deve essere applicata dal sostituto d’imposta (tendenzialmente il datore di lavoro) il quale procederà all'applicazione pertanto delle agevolazioni.

Per tale motivo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito cinque nuovi codici tributo, ovverosia: - “1067”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; - “1605”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; - “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; - “1918”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; - “1306”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Sotto il profilo operativo, il sostituto d’imposta dovrà esporre il codice tributo nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione: - del mese in cui viene effettua la trattenuta (00MM), nella colonna “Mese di riferimento”; - dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA), nella colonna “Anno di riferimento”.


PROCEDURA PER L'INCASSO

Soprattutto per quanto riguarda gli aspetti tecnici e di raccordo con i vari obblighi comunicativi (corrispettivi telematici, incassi mediante pos, ecc.) che gravitano attorno all'incasso di somme non tassate e non assoggettate ad IVA, vi sono accorgimenti fondamentali da assumere al fine poter dimostrare che le mance incassate anche mediante strumenti elettronici non siano qualificabili come corrispettivi.

A tal proposito Vi invitiamo a contattarci onde ricevere informazioni specifiche sulle modalità più corrette per sfruttare l'agevolazione in oggetto



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