proseguiamo la disamina delle novità introdotte con il c.d. Decreto Lavoro. Ci focalizziamo nella presente sugli incentivi previste per le assunzioni di determinate categorie di soggetti.
INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di Inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi,
l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL,
nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione delle somme legate all'incentivo maggiorate delle sanzioni civili nel caso di licenziamento nel corso dei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, includendo i periodi di esonero fruiti in virtù di un contratto a termine. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di Inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro,
l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE Viene introdotto un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile, della durata di dodici mesi, a favore dei datori di lavoro privato che assumano, nel periodo 01 giugno - 31 dicembre 2023, giovani che: • all’atto dell’assunzione non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età; • non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (NEET); • siano registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (Garanzia giovani). Le predette condizioni devono sussistere congiuntamente. Il beneficio si applica alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ed al contratto di apprendistato professionalizzante. Il benefico è cumulabile con l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani L.197/2022 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altri incentivi la misura è ridotta al 20%.
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