Successivamente all’introduzione dell’imposta in oggetto, a far corso dal 2013 diverse disposizioni normative hanno derogato “gradualmente” alla sua indeducibilità, fino a prevedere la Deducibilità imu 2023 dalle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, limitatamente a determinate tipologie di immobili (strumentali per natura o destinazione) posseduti da imprese e professionisti.
Indipendentemente dalla natura dell’immobile cui afferisce, resta sempre confermata l’indeducibilità del tributo ai fini Irap.
Contribuenti interessati
La deduzione dell’Imu pagata interessa i soggetti passivi titolari di reddito d’impresa, di arte o professione,
Immobili interessati
Per poter dedurre l’Imu dalla base imponibile Ires/Irpef è necessario che tale imposta sia afferente a fabbricati strumentali, posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie), oppure dati in concessione (beni su aree demaniali) o concessi in locazione finanziaria (leasing) per i quali l’imposta è dovuta rispettivamente dal concessionario e dal locatario (o conduttore).
A tal proposito si ricorda che gli immobili, si definiscono immobili strumentali:
per natura: quelli che rientrano in determinate categorie catastali e non possono essere utilizzati per altro scopo se non a seguito di rilevanti modifiche;
per destinazione: quelli che non risulterebbero strumentali ma vengono utilizzati come tale;
per destinazione pro tempore: se la strumentalità è solo temporanea.
Strumentalità e imprenditori individuali
Con riferimento alle imprese individuali, si considerano relativi all’impresa solo gli immobili strumentali debitamente indicati nel libro degli inventari o nel registro dei beni ammortizzabili o nelle scritture (ridotte) obbligatorie per gli imprenditori minori.
Conseguentemente, l’imprenditore non ha diritto alla deduzione dell’Imu pagata in relazione a un immobile che non sia stato preliminarmente contabilizzato.
Gli immobili detenuti dalle società immobiliari
Aspetto molto discusso attiene gli immobili detenuti dalle società immobiliari di gestione, vale a dire gli immobili posseduti dalle imprese che si limitano al mero godimento degli stessi, normalmente concedendoli in locazione a terzi.
Per tali società si pone, infatti, la necessità di individuare i beni per i quali è ammessa la deducibilità dell’Imu. Se per gli immobili strumentali per natura (anche locati) l’Imu è deducibile per quelli abitativi è necessario operare un distinguo:
immobili tenuti a disposizione (locati o non locati), in tal caso l’Imu rimane indeducibile dal reddito d’impresa;
immobili strumentali per destinazione, vale a dire utilizzati direttamente dalla società (ad esempio, quale sede legale e/o amministrativa), in tal caso l’Imu nel rispetto delle percentuali di deducibilità indicate in precedenza.
Professionisti
Nell’ambito del reddito di lavoro autonomo si considerano strumentali soltanto gli immobili “utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione” da parte del possessore, indipendentemente dalla categoria catastale a cui i fabbricati appartengono. Pertanto, a differenza di quanto accade per le imprese, sono strumentali anche immobili iscritti in catasto come A/10, A/3, A/2, etc.
ATTENZIONE agli immobili ad uso promiscuo
Ai fini della deducibilità dell’Imu, occorre, inoltre, verificare che l’utilizzo del fabbricato strumentale sia effettuato in via esclusiva per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale, non rilevando le ipotesi di utilizzo promiscuo.
Così, ad esempio, non è deducibile dal reddito di lavoro autonomo, l’Imu relativa a un immobile di categoria catastale A/2 utilizzato in parte per finalità professionali e in parte per l’uso personale o familiare del possessore.
Immobili esclusi dall’agevolazione
Stante l’esplicito riferimento normativo agli immobili strumentali, resta indeducibile dalle imposte sui redditi, l’Imu pagata dal soggetto passivo relativamente:
agli immobili patrimonio;
agli immobili merce.
Immobili detenuti da società immobiliari di costruzione
Gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita vengono definiti immobili merce. Tali immobili possono beneficiare dell’esenzione dall’Imu prevista per gli immobili merce dal 1° gennaio 2022 mediante presentazione della dichiarazione Imu. Per poter invocare l’esenzione Imu per il 2022 la dichiarazione Imu dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2023, mediante invio telematico (o spedizione postale per gli enti non commerciali) utilizzando il modello previsto dal D.M. 30 ottobre 2012.
Criteri di deducibilità per cassa dell’Imu per le imprese
Per i soggetti titolari di reddito di impresa, l’Imu è deducibile se:
· è stata contabilizzata nell’anno di competenza;
· nell’esercizio in cui è stata pagata.
Le due condizioni possono esistere in esercizi diversi ma l’imposta non può essere dedotta prima del pagamento.
Deducibilità parziale dell’Imu per i titolari di reddito di lavoro autonomo
Per quanto riguarda l’IMU dovuta dai professionisti (non essendoci un criterio di “competenza”) l’IMU rimane deducibile nell’anno di pagamento
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